Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene conto delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla maternita', o alla paternita' nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
4 aprile 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina