Testo normativo
(Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva