Testo normativo
(Entrata in vigore)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Centottanta giorni prima di entrare in vigore, e perché
Questa legge è entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione, non due settimane: serviva tempo per far passare migliaia di procedimenti dal penale all'amministrativo e per attrezzare gli uffici.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le norme del capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Cosa significa
Un differimento di sei mesi, molto più lungo dei quindici giorni ordinari, e la ragione è istruttiva. La legge non introduceva una regola in più: spostava un'intera categoria di illeciti da un sistema a un altro, con autorità competenti diverse, procedure diverse e uffici che dovevano essere messi in condizione di riceverle. Sei mesi servivano a preparare quel passaggio. È lo stesso problema che ritorna in ogni riforma di sistema, e la domanda utile davanti a una legge nuova è sempre duplice: quando entra in vigore, e chi doveva attrezzarsi perché funzionasse. Su questo sito ogni articolo mostra la data da cui il testo visualizzato è quello vigente, ed è il dato da guardare prima di ogni altra cosa.
A chi si applica
A tutti.
Quando si applica
Dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Attenzione
Entrata in vigore e operatività non coincidono sempre: una norma può essere vigente e attendere provvedimenti attuativi prima di produrre effetti concreti.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.