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DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

(Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatorie)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Registrazioni omesse o false per non pagare i contributi: qui è reato

In parole semplici

Omettere o falsificare le registrazioni **per non pagare** i contributi, oltre una certa soglia, non è più una sanzione amministrativa: è reato, con la reclusione. Serve però lo scopo di non versare: un errore contabile è un'altra cosa.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, **al fine di non versare** in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore alla soglia che l'articolo indica. Contiene inoltre le disposizioni sugli obblighi dell'organo di vigilanza che l'articolo specifica.

Cosa significa

È il confine oltre il quale si esce dall'illecito amministrativo e si entra nel reato, e i due elementi che lo segnano vanno letti con attenzione perché sono cumulativi. Il primo è il **fine**: non basta l'omissione o l'errore, serve che sia stata commessa allo scopo di non versare i contributi. Un errore contabile, una registrazione tardiva, una denuncia sbagliata per disattenzione non integrano questa fattispecie. Il secondo è la **soglia**: l'omesso versamento deve raggiungere l'importo mensile che la norma indica. Sotto quella soglia, o senza quel fine, si resta nel perimetro amministrativo degli articoli 35 e 36. È una distinzione che vale la pena conoscere in entrambe le direzioni: per non allarmarsi davanti a un errore formale, e per non sottovalutare una condotta sistematica.

A chi si applica

Ai datori di lavoro.

Quando si applica

Quando l'omissione o la falsità è finalizzata al mancato versamento e supera la soglia indicata.

Cosa puoi fare

Se hai ricevuto una contestazione di questo tipo, la difesa tecnica è necessaria e immediata: si tratta di materia penale, con regole, termini e garanzie proprie, diverse da quelle di questa legge.

Attenzione

Questa scheda descrive gli elementi della fattispecie, non valuta se un caso concreto la integri: quella valutazione spetta all'autorità giudiziaria. Il rinvio iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave reato» segnala che possono concorrere altre figure penali.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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