Testo normativo
(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FERBBRAIO 1999,N.46 L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N.46
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Contributi non versati: l'ordinanza la emette l'ente previdenziale
Se ti contestano contributi non versati, l'ordinanza la emette direttamente l'ente previdenziale, e a lui vanno mandate le difese entro trenta giorni. Nell'atto ci sono tre cose diverse: la sanzione, i contributi arretrati e le somme aggiuntive. Vanno lette separatamente.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda. Prevede che, per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione sia emessa **dagli enti e istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie**, che con lo stesso provvedimento ingiungono anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste a titolo di sanzione civile. Disciplina inoltre le altre violazioni secondo quanto l'articolo indica.
Cosa significa
Contiene un'informazione che orienta chi riceve una contestazione contributiva: l'autorità competente non è il prefetto né un ufficio ministeriale, ma **l'ente previdenziale stesso**. È a quello che vanno indirizzati gli scritti difensivi dell'articolo 18, entro trenta giorni. Il secondo punto rilevante è che l'ordinanza cumula tre voci diverse in un unico provvedimento: la sanzione amministrativa, i contributi non versati e le somme aggiuntive di natura civile. Le tre voci hanno natura giuridica diversa — sanzionatoria la prima, di debito contributivo la seconda, risarcitoria la terza — e questo ha conseguenze concrete: per esempio, per l'articolo 7 la sanzione non si trasmette agli eredi, mentre il debito contributivo sì. Leggere l'ordinanza voce per voce è quindi il primo passo.
A chi si applica
Ai datori di lavoro destinatari di contestazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Quando si applica
Quando è accertata l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi.
Cosa puoi fare
Indirizzare gli scritti difensivi all'ente previdenziale che ha emesso l'atto, entro trenta giorni. Distinguere nell'ordinanza le tre componenti — sanzione, contributi, somme aggiuntive — perché seguono regole diverse. Verificare se ricorrono i presupposti dell'articolo 36 per la non applicazione della sanzione.
Attenzione
Il debito contributivo non si estingue con le regole della sanzione: contestare la sanzione non fa venire meno i contributi dovuti.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.