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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Anche il coobbligato può impugnare la sentenza

In parole semplici

Se sei stato condannato a pagare insieme a un altro, per esempio come proprietario del veicolo, puoi impugnare tu stesso quella parte della sentenza anche se non eri imputato.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la sentenza del giudice penale, relativamente al capo che decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero anche dalla **persona solidalmente condannata** al pagamento della somma dovuta per la violazione. Prevede che avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per quella violazione, possa proporre opposizione anche la stessa persona. Stabilisce che si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale sull'impugnazione per i soli interessi civili.

Cosa significa

Risolve un problema che sarebbe altrimenti insanabile: il coobbligato in solido — il proprietario del veicolo, il datore di lavoro, la società — non è imputato, ma la sentenza lo condanna a pagare. Senza questa norma si troverebbe destinatario di una condanna senza poterla impugnare. L'articolo gli riconosce quindi una legittimazione autonoma, limitata al capo che lo riguarda. È un'applicazione del principio per cui chi subisce gli effetti di una decisione deve poterla contestare. Per chi si trova in questa posizione il punto pratico è che il termine per impugnare decorre secondo le regole processuali penali, e che l'impugnazione riguarda solo la parte relativa alla violazione amministrativa, non la responsabilità penale dell'imputato.

A chi si applica

Alla persona solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Quando si applica

Dopo la sentenza o il decreto penale che decide anche sulla violazione amministrativa.

Cosa puoi fare

Se sei stato condannato in solido con una sentenza penale, verificare subito i termini di impugnazione secondo le regole processuali penali e rivolgersi a un difensore: sono termini brevi e il rito non è quello civile.

Attenzione

La legittimazione riguarda il solo capo relativo alla violazione amministrativa. Non consente di intervenire sulla responsabilità penale dell'imputato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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