Testo normativo
(Sequestro)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro. 44
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 21 agosto 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Opposizione al sequestro: dieci giorni di silenzio valgono accoglimento
Se ti sequestrano qualcosa puoi fare opposizione subito, gratis e senza bollo. E qui il silenzio ti dà ragione: se non ti rispondono entro dieci giorni, l'opposizione è accolta. Conserva la prova della data in cui l'hai presentata.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono anche immediatamente proporre opposizione all'autorità competente a ricevere il rapporto, con atto esente da bollo, e che sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione; **se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta**. Prevede che anche prima della conclusione del procedimento l'autorità competente possa disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Stabilisce infine che, rigettata l'opposizione, il sequestro cessi di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione o disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e comunque entro sei mesi dal sequestro.
Cosa significa
Contiene un meccanismo raro e favorevole: il **silenzio-accoglimento**. Se l'autorità non rigetta l'opposizione entro dieci giorni, l'opposizione è accolta — non respinta, come accade quasi ovunque. È un'inversione voluta, che si spiega con la natura del sequestro: privare qualcuno della disponibilità di un bene richiede una decisione rapida, e l'inerzia non può giocare a sfavore di chi lo subisce. L'opposizione è inoltre esente da bollo e si può proporre immediatamente, senza attendere altro. Il terzo comma aggiunge due termini di durata massima che valgono come garanzia ulteriore: il sequestro non può protrarsi indefinitamente, e cessa se entro due mesi dal rapporto — e comunque entro sei mesi dal sequestro — non arriva l'ordinanza-ingiunzione o la confisca.
A chi si applica
A chi ha subito un sequestro nell'ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo.
Quando si applica
Dal momento del sequestro.
Quando non si applica
La restituzione anticipata non è ammessa per le cose soggette a confisca obbligatoria.
Cosa puoi fare
Proporre opposizione subito, per iscritto e con prova della data: il termine di dieci giorni decorre dalla proposizione, e la data è ciò su cui si misura il silenzio-accoglimento. In alternativa o in aggiunta, chiedere la restituzione anticipata provando il proprio diritto sul bene.
Termini
Dieci giorni dalla proposizione dell'opposizione perché sia rigettata, altrimenti si intende accolta; due mesi dal rapporto e comunque sei mesi dal sequestro come durata massima.
Attenzione
Il silenzio-accoglimento opera sul termine di dieci giorni dalla **proposizione**: senza prova della data di presentazione non lo si può far valere.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.