Testo normativo
(Blocco ufficiale temporaneo)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.
Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 29 maggio 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il blocco temporaneo nel settore agroalimentare
Nel settore alimentare, se manca solo un documento e non c'è rischio per la salute, il prodotto non viene sequestrato: viene bloccato e resta da te, e hai dieci giorni per mandare il documento e sbloccarlo.
Cosa dice
L'articolo prevede che, in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore che rilevi violazioni documentali di carattere formale non comportanti rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale disponga il **blocco ufficiale temporaneo** del prodotto o dei mezzi tecnici della produzione, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità; il prodotto è vincolato con le modalità ritenute opportune e affidato in custodia all'operatore, con immediata informazione all'autorità amministrativa competente. Prevede che, entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto controllato possa trasmettere la corretta documentazione con le modalità indicate nel provvedimento, e che contro il blocco sia ammesso ricorso all'autorità competente secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro.
Cosa significa
È una misura intermedia introdotta per evitare che un difetto puramente documentale produca le conseguenze di un sequestro. La differenza pratica è sostanziale: il prodotto non viene portato via ma resta in custodia all'operatore, vincolato, e c'è una finestra di dieci giorni per produrre il documento mancante e sbloccare tutto. Il presupposto è stretto e va verificato: la violazione dev'essere **documentale e formale**, e non deve esserci rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei. Se quel rischio c'è, lo strumento non è questo ma il sequestro. Per un'impresa agroalimentare la conseguenza operativa è di tenere la documentazione recuperabile in tempi brevi: dieci giorni sono pochi se i documenti stanno da un fornitore o da un consulente.
A chi si applica
Agli operatori del settore agroalimentare e della pesca sottoposti a controllo.
Quando si applica
Quando è rilevata una violazione documentale di carattere formale senza rischio per il consumo.
Cosa puoi fare
Trasmettere la documentazione entro il termine e con le modalità indicate nel provvedimento di blocco. Se il presupposto della misura non ricorre, è ammesso ricorso all'autorità competente nei termini previsti per l'opposizione al sequestro.
Termini
Dieci giorni dalla disposizione del blocco per trasmettere la documentazione.
Attenzione
Il blocco è un vincolo reale: il prodotto è in custodia ma non può essere commercializzato. Disporne durante il blocco espone a conseguenze ulteriori.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.