Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

(Obbligo del rapporto)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 dicembre 1981 al 19 dicembre 2010. Vai al testo vigente oggi.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 al 19 dicembre 2010
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

A chi vanno gli atti se non paghi: l'autorità competente

In parole semplici

Se non paghi, il verbale passa a un'autorità che decide: il prefetto per le multe stradali, il sindaco per i regolamenti comunali, la Regione per le materie regionali. È a quella che devi mandare le tue difese, non a chi ti ha fatto il verbale.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico competente per materia o, in mancanza, al prefetto. Individua poi le autorità competenti a ricevere il rapporto nei diversi casi: il prefetto per le violazioni in materia di circolazione stradale e nelle altre materie indicate; l'ufficio regionale competente nelle materie di competenza regionale e per le funzioni delegate; il presidente della giunta provinciale o il sindaco per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali. Stabilisce che l'ufficio territorialmente competente sia quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, e che chi ha proceduto a sequestro debba informarne immediatamente l'autorità competente inviandole il processo verbale.

Cosa significa

Serve a rispondere a una domanda molto pratica: a chi mando gli scritti difensivi? La risposta non è «all'agente che ha fatto il verbale» né «a chi ha stampato la comunicazione», ma all'autorità competente a ricevere il rapporto, che questo articolo individua per materia. Sbagliare destinatario è uno dei modi più banali di perdere il termine di trenta giorni dell'articolo 18, perché un atto indirizzato all'ufficio sbagliato non è detto arrivi in tempo a quello giusto. Per le multe stradali l'autorità è il prefetto; per le violazioni di regolamenti comunali il sindaco; per le materie regionali l'ufficio regionale. Il verbale, di norma, indica l'autorità: se non lo fa, si ricava da questo articolo. Il criterio territoriale è il luogo in cui la violazione è stata commessa, non la residenza dell'interessato.

A chi si applica

A chi intende presentare scritti difensivi contro una contestazione.

Quando si applica

Quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Cosa puoi fare

Individuare l'autorità competente prima di scrivere, e inviare gli scritti difensivi con un mezzo che lasci prova della data — PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Conservare la ricevuta: dimostra il rispetto dei trenta giorni.

Attenzione

Gli scritti difensivi non vanno all'organo che ha accertato la violazione, ma all'autorità competente a ricevere il rapporto. È un errore frequente e costoso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Segnala un errore in questa pagina