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DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

(Pagamento in misura ridotta)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 45 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il pagamento in misura ridotta: quanto si risparmia, e cosa si rinuncia

In parole semplici

Puoi chiudere pagando meno — un terzo del massimo o il doppio del minimo, quello che conviene — entro sessanta giorni. Ma così rinunci a contestare. Prima di pagare controlla se la notifica è arrivata entro novanta giorni: se è tardiva, non devi pagare niente. E ricorda che pagando in misura ridotta eviti anche la recidiva.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, **entro sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Prevede che, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo, in deroga al primo comma. Stabilisce infine che il pagamento in misura ridotta sia ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori non consentivano l'oblazione.

Cosa significa

È la scelta che quasi tutti si trovano a fare, e conviene farla sapendo esattamente che cosa si compra e che cosa si perde. Si compra: un importo ridotto, calcolato prendendo il più favorevole fra un terzo del massimo e il doppio del minimo; la chiusura immediata della vicenda; e — punto quasi sconosciuto ma spesso decisivo — l'esclusione della **reiterazione** ai sensi dell'articolo 8-bis, che nelle materie dove la recidiva comporta sospensioni o revoche vale molto più dello sconto. Si perde: la possibilità di contestare, perché il pagamento chiude il procedimento; e non si ottiene la valutazione dei criteri dell'articolo 11, che in alcuni casi porterebbe a un importo ancora minore. La convenienza va quindi calcolata su tre numeri, non su uno: importo ridotto, importo ragionevolmente atteso dall'ordinanza-ingiunzione, e costi di un'eventuale opposizione.

A chi si applica

A chiunque abbia ricevuto la contestazione o la notificazione di una violazione amministrativa.

Quando si applica

Entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Quando non si applica

Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali l'importo può essere diverso, stabilito dalla Giunta entro i limiti edittali. Alcune leggi speciali escludono o disciplinano diversamente il pagamento in misura ridotta.

Cosa puoi fare

Prima di pagare, verificare due cose: se il termine di notifica dei novanta giorni dell'articolo 14 è stato rispettato — perché se non lo è stato non c'è motivo di pagare nulla — e se nella tua materia la reiterazione comporta effetti ulteriori, nel qual caso il pagamento ridotto li evita.

Termini

Sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Attenzione

Il pagamento in misura ridotta definisce il procedimento: dopo non si può più contestare la violazione. È una rinuncia consapevole, non un acconto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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