Testo normativo
(Contestazione e notificazione)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 al 1 gennaio 2004
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Novanta giorni per notificare, altrimenti la sanzione si estingue
Se non ti hanno contestato la violazione sul momento, hanno novanta giorni dall'accertamento per notificartela. Passati quelli, la sanzione si estingue anche se avevi torto. È la prima cosa da controllare: guarda la data sul verbale e quella sull'avviso di ricevimento, e conta i giorni.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido. Prevede che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica **entro novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro trecentosessanta giorni **dall'accertamento**. Stabilisce che, quando gli atti sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini decorrano dalla ricezione. Prevede che per la forma della contestazione o della notificazione si applichino le disposizioni vigenti, che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione con le modalità del codice di procedura civile, e le modalità da osservare quando non può essere eseguita in mani proprie. Per i residenti all'estero di cui non siano noti residenza, dimora o domicilio, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta.
Cosa significa
È il termine più importante di tutta la legge dal punto di vista di chi riceve una sanzione, e il motivo per cui moltissime contestazioni cadono. Novanta giorni **dall'accertamento**, non dal fatto: la distinzione è tecnica e decisiva, perché l'accertamento è il momento in cui l'organo ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari, che può essere successivo al fatto. Il termine è di decadenza: superato, la pretesa si estingue, e non conta quanto fosse fondata. La prima verifica su qualunque verbale notificato per posta è quindi aritmetica: quando è avvenuto l'accertamento, quando è stata notificata la contestazione, quanti giorni sono passati. È anche la ragione per cui la busta e l'avviso di ricevimento vanno conservati: sono la prova della data di notifica.
A chi si applica
A chiunque riceva la contestazione di una violazione amministrativa, trasgressore od obbligato in solido.
Quando si applica
Dopo l'accertamento della violazione.
Quando non si applica
Per i residenti all'estero di cui non siano noti residenza, dimora o domicilio la notifica non è obbligatoria.
Cosa puoi fare
Calcolare i giorni fra la data dell'accertamento indicata nel verbale e la data di notifica risultante dall'avviso di ricevimento. Se superano i novanta, è il primo motivo da spendere: va sollevato negli scritti difensivi dell'articolo 18 e, se necessario, nell'opposizione.
Cosa devi fare
Conservare la busta e l'avviso di ricevimento: senza la prova della data di notifica il conteggio non si può fare.
Termini
Novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia, trecentosessanta per i residenti all'estero.
Attenzione
La data dell'accertamento non coincide sempre con quella del fatto, e stabilire quando l'accertamento si è perfezionato può essere controverso — soprattutto quando servono verifiche successive. È il punto su cui vale la pena farsi assistere se l'importo è rilevante.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.