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DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

(Atti di accertamento)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cosa possono fare i controllori, e cosa no

In parole semplici

Chi fa i controlli può ispezionare, fotografare, chiedere informazioni e sequestrare — ma non può entrare in casa tua: per quello servono i presupposti del processo penale. E anche le perquisizioni altrove hanno bisogno di un'autorizzazione motivata del giudice.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che gli organi addetti al controllo possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi **diversi dalla privata dimora**, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica. Consente il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti in cui il codice di procedura penale lo consente alla polizia giudiziaria, e prevede che sia sempre disposto il sequestro del veicolo o del natante posto in circolazione senza assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione. Stabilisce che all'accertamento possano procedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali possono inoltre procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria del luogo.

Cosa significa

Definisce i poteri di chi accerta, e la parola che ricorre due volte è quella che conta: **diversi dalla privata dimora**. L'abitazione resta fuori dai poteri ordinari di ispezione e di perquisizione amministrativa: per entrarci servono i presupposti e le autorizzazioni previsti dalle norme sul processo penale, non basta un controllo amministrativo. È il limite che rende questi poteri compatibili con l'inviolabilità del domicilio garantita dall'articolo 14 della Costituzione. Anche la perquisizione in luoghi diversi dalla dimora non è libera: richiede l'impossibilità di acquisire altrimenti le prove e un'autorizzazione **motivata** dell'autorità giudiziaria. Per chi subisce un controllo, la verifica utile è quale potere sia stato esercitato, dove, e con quale autorizzazione: sono elementi che devono risultare dal verbale.

A chi si applica

A chiunque sia sottoposto ad attività di accertamento di una violazione amministrativa.

Quando si applica

Durante l'attività di accertamento.

Quando non si applica

I poteri di ispezione e di perquisizione qui previsti non si estendono alla privata dimora.

Cosa puoi fare

Chiedere e conservare copia del verbale delle operazioni: è il documento da cui risulta che cosa è stato fatto, dove e con quale autorizzazione. Se sono state acquisite prove con modalità non consentite, è un motivo da spendere negli scritti difensivi e nell'opposizione.

Attenzione

Il sequestro del veicolo privo di assicurazione obbligatoria non è discrezionale: la norma dice che è sempre disposto. Contestarlo come eccessivo non è una linea difensiva.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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