Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Esecuzione di pene pecuniarie)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. Vai al testo vigente oggi.

L'articolo 586 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina