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Testo normativo

Regole tecniche

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Vai al testo vigente oggi.

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Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei MinistriCon odecreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazioneamministrazione, esu l'innovazione,proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ede il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenzasono unificataadottate ele ilregole Garantetecniche per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere sil'attuazione intendedel interamentepresente favorevole.Codice.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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