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DirittoTorna a «Usare i servizi pubblici in digitale»

Testo normativo

Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

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La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazionel'identificazione informatica. 2.Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. (2) (3) (3a) 8

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 120) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che i termini di cui al comma 3 del presente articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

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AGGIORNAMENTO (3a)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009."

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che: "Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2010".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
25 gennaio 2011 al 27 febbraio 2011
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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