Testo normativo
(Piattaforma di gestione deleghe).
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Il SGDcittadino consenteiscritto ain chiunqueANPR dipuo' delegare l'accesso a uno o piu'ai servizi a unin soggettorete titolareerogati dell'identita'dalle digitalepubbliche diamministrazioni cuiche all'articolorichiedono 64,identificazione commainformatica, 2-quater,a connon livellopiu' di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovverodue pressosoggetti gliiscritti sportelliin diANPR, unotitolari deidell'identita' soggettidigitale di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al64, comma 7 sono disciplinate2-quater, lecon modalita'livello di acquisizione della delegasicurezza alalmeno SGD.significativo.
A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
PerAi lafini realizzazione,di gestionecui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e manutenzioneZecca deldello SGDStato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per l'erogazionela delgestione servizio,delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la strutturapiattaforma dellanon Presidenzamodifica la disciplina relativa alla titolarita' del Consigliotrattamento, deiferme ministrirestando competentele perspecifiche l'innovazioneresponsabilita' tecnologicaai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e ladel transizioneConsiglio, digitaledel si27 avvaleaprile dell'Istituto2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.S.p.A., Inonche' rapportile traresponsabilita' ladei strutturasoggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al precedenteprimo periodo erientra l'Istitutonel Poligraficoprogramma «Servizi digitali e Zeccacittadinanza dellodigitale» Statodel S.p.A.PNC sonodi regolati,cui ancheall'articolo ai1, sensicomma dell'articolo2, 28lettera a), numero 1), del regolamentodecreto-legge (UE)6 2016/679maggio del2021, Parlamenton. Europeo59, econvertito, delcon Consigliomodificazioni, deldalla 27legge aprile1° 2016,luglio con2021, appositan. convenzione.101.
La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. (38)
Fermo restando quanto previsto dalCon decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alledel modalita'Presidente didel accreditamentoConsiglio dei gestoriministri diovvero attributidell'Autorita' qualificati,politica condelegata decretoin delmateria Presidentedi delinnovazione Consigliotecnologica, deiove ministri,nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'interno,della sentitigiustizia, l'AgID,sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28l'Agenzia agostoper 1997,la n.cybersicurezza 281,nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonche' le modalita' di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate ledella modalita'piattaforma di adesionecui al sistemacomma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessatitrattamento e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. (38)
All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. (38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".
La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato.
Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
I gestori di identita' digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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