Testo normativo
(Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico)
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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(Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni eamministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione eamministrazione, dei gestori di pubblici servizi",servizi e delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni ecomunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici serviziservizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.
La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.pubbliche , incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Le amministrazioni di cui al comma 1 e1, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i contenutidati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.
Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.
L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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