Testo normativo
(Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche)
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 ... e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2006fino al 25 gennaio 2011
- 25 gennaio 2011fino al 7 aprile 2012
- 7 aprile 2012fino al 19 dicembre 2012
- 19 dicembre 2012fino al 14 settembre 2016
- 14 settembre 2016fino al 27 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018fino al 13 febbraio 2019
- 13 febbraio 2019fino al 27 ottobre 2019
- 27 ottobre 2019fino al 31 dicembre 2019
- 31 dicembre 2019fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 7 novembre 2021
- 7 novembre 2021fino al 13 gennaio 2024
- 13 gennaio 2024in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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