Testo normativo
Dati territoriali
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui alpresente decreto legislativoche 28disciplinano febbraioil 2005,sistema n.pubblico 42.di connettivita'.
Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Note all'art. 59: - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 40. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento ordinario, (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.): "2. - Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".
Note all'art. 59: - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 40. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento ordinario, (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.): "2. - Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".
Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 maggio 2006 al 24 marzo 2010
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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