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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. Vai al testo vigente oggi.

Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:

raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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