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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Continuita' operativa)

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. Vai al testo vigente oggi.

In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;

il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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