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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 30

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020. Vai al testo vigente oggi.

Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori

I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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