Testo normativo
Identita' digitale e Domicilio digitale
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Confronto con la versione precedente (14 settembre 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
Il domicilio di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 28
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale. 29
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.
I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis.Con Aglidecreto iscrittidel all'ANPRPresidente chedel nonConsiglio abbianodei provvedutoministri ao indicarnedel unoMinistro e'delegato messoper ala disposizionesemplificazione une domiciliola digitalepubblica conamministrazione, modalita'sentiti stabilitel'AgID cone decretoil delGarante Ministroper dell'internola diprotezione concertodei condati personali e acquisito il Ministroparere delegatodella perConferenza unificata, e' stabilita la semplificazionedata a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e lacoloro pubblicache amministrazione,non sentitohanno ilprovveduto Garantea pereleggere laun protezionedomicilio deidigitale datiai personali.sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati aia cittadini.coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.
28
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 28(28)
In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui aial commicomma 13-bis, ei 2soggetti ledi amministrazionicui all'articolo 2, comma 2, possono predisponepredisporre le comunicazioni ai cittadinisoggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadiniagli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto eed conservatoe' disponibile presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articoloLinee 71.guida. 28(28)
Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora1-ter. l'indirizzoIn digitaletal indicatocaso, qualeferma domiciliorestando specialela nonvalidita' rientriai trafini quellidelle indicaticomunicazioni all'articoloelettroniche 1,aventi commavalore 1-ter,legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative aalla taliforma circostanze.e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (21)
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 suindicato, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica». Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 19 dicembre 2012fino al 21 agosto 2013
- 21 agosto 2013fino al 1 gennaio 2015
- 1 gennaio 2015fino al 14 settembre 2016
- 14 settembre 2016fino al 27 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 15 settembre 2020
- 15 settembre 2020fino al 1 giugno 2021
- 1 giugno 2021fino al 31 luglio 2021
- 31 luglio 2021fino al 7 novembre 2021
- 7 novembre 2021fino al 1 gennaio 2022
- 1 gennaio 2022fino al 30 giugno 2022
- 30 giugno 2022in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (8 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 suindicato, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica». Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018".
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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