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DirittoTorna a «Usare i servizi pubblici in digitale»

Testo normativo

Finalita' e ambito di applicazione

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

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Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le disposizioni del presente codiceCodice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa',societa' interamentea partecipatecontrollo dapubblico, enticome pubblicidefinite onel condecreto prevalentelegislativo capitaleadottato pubblicoin inseriteattuazione neldell'articolo conto18 economicodella consolidatolegge dellan. pubblica124 amministrazione,del come2015, individuateescluse dall'Istitutole nazionalesocieta' diquotate statisticacome (ISTAT)definite aidallo sensistesso dell'articolodecreto 1,legislativo commaadottato 5,in dellaattuazione leggedell'articolo 3018 dicembredella 2004,legge n. 311.124 del 2015.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

Le disposizioni del presente codiceCodice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codiceCodice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.196;

Le disposizioni del presente codiceCodice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidentepolizia delgiudiziaria Consiglioe deipolizia Ministri,economico-finanziaria tenutoe contoconsultazioni delleelettorali. esigenzeLe derivantidisposizioni dalladel naturapresente delleCodice propriesi particolariapplicano funzioni,altresi' sonoal stabilitiprocesso lecivile, modalita',penale, iamministrativo, limiticontabile ede itributario, tempiin diquanto applicazionecompatibili dellee disposizionisalvo delche presentenon Codicesia alladiversamente Presidenzadisposto deldalle Consigliodisposizioni deiin Ministri,materia nonche'di all'Amministrazioneprocesso economico-finanziaria.telematico.

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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