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DirittoTorna a «Usare i servizi pubblici in digitale»

Testo normativo

Finalita' e ambito di applicazione

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

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Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvonel cherispetto siadel diversamenteriparto stabilito,di nelcompetenza rispettodi cui all'articolo 117 della loroCostituzione, autonomianonche' organizzativaalle esocieta', comunqueinteramente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel rispettoconto deleconomico ripartoconsolidato didella competenzapubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di cuistatistica all'articolo(ISTAT) 117ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Costituzione.legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' ammnistrative.

Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, iII, pagamentiagli informatici,articoli i40, libri43 e le scritture, le disposizioni di cui44 aldel capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informaticiIV, si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.445, e successive modificazioni.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.

Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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