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Testo normativo

Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenutoin contorelazione dellealle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articoloe 21.immodificabilita'.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale... dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata,..., sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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