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CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Usare i servizi pubblici in digitale»

Testo normativo

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A taletal fine, leciascuno predettedei amministrazionipredetti individuanosoggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile della coordinamentotransizione funzionale.alla Almodalita' predettooperativa ufficiodigitale afferisconoe i compiti relativi a: di telecomunicazione econseguenti fonia,processi di telecomunicazioneriorganizzazione efinalizzati foniaalla c)realizzazione indirizzo,di pianificazione,un'amministrazione coordinamentodigitale e monitoraggio della sicurezza informatica relativamenteaperta, aidi dati,servizi aifacilmente sistemiutilizzabili e alle infrastrutture anche in relazionedi alqualita', sistemaattraverso pubblicouna dimaggiore connettivita',efficienza neled rispettoeconomicita'. delleAl regolesuddetto tecnicheufficio disono cuiinoltre all'articoloattribuiti 51,i commacompiti 1;relativi dia: telecomunicazioneperiodica e28 fonia;o .firma .elettronica .qualificata

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.

Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico.

Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Al difensore civico per il digitale chiunque puo' inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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