Testo normativo
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione ,nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto..decreto.
Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2006fino al 14 maggio 2006
- 14 maggio 2006fino al 25 gennaio 2011
- 25 gennaio 2011fino al 19 dicembre 2012
- 19 dicembre 2012fino al 14 settembre 2016
- 14 settembre 2016fino al 27 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 15 settembre 2020
- 15 settembre 2020in vigore oggi
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 19 dicembre 2012 al 14 settembre 2016
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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