Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 6

D.Lgs. 66/2017 — Inclusione scolastica

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale

d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale

sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche

con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata

.

2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)
Questa versione vigente dal
12 settembre 2019 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina