Testo normativo
Art. 11
D.Lgs. 66/2017 — Inclusione scolastica
Sezioni per il sostegno didattico
1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge 13 luglio 2015 n. 107:
«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonchè di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
(Omissis).».
- Atto
- Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)
- Questa versione vigente dal
- 31 maggio 2017 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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