Testo normativo
Art. 11
L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Nota all'art. 11:
- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
- Questa versione vigente dal
- 29 giugno 1990 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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