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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 11

L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Nota all'art. 11:

- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Questa versione vigente dal
29 giugno 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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