Norma
L. 146/1990 — Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Fonte ufficiale
- Stato
- vigente
- Testo consolidato dal
- 29 giugno 1990
- Pubblicata in G.U.
- 14 giugno 1990
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Licenza
- CC BY 4.0
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- 23
- Testo ufficiale
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Indice
- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenzia…
- Art. 2con spiegazione1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a…
- Art. 2-bis1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professi…
- Art. 31. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa…
- Art. 41. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuaz…
- Art. 51. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei …
- Art. 61. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Se il comportamento di cui al primo comma…
- Art. 71. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i…
- Art. 7-bis1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell…
- Art. 81. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'a…
- Art. 91. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinan…
- Art. 101. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che…
- Art. 111. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale. Nota all'art. 11: - Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispe…
- Art. 121. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il c…
- Art. 131. La Commissione: a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini de…
- Art. 141. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità…
- Art. 151. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente: "Il Governo è tenuto a verificare, come con…
- Art. 161. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata alme…
- Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83…
- Art. 181. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio dei ministri, entro …
- Art. 191. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscriv…
- Art. 20Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Rep…
- Art. 20-bis1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro…