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DirittoTorna a «Assistere una persona con disabilità grave»

Testo normativo

Servizio di aiuto personale

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Il servizio di aiuto personale, che puo' essere isitituito dai comuni o dalle unita' sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

cittadini di eta' superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attivita' volontaria;

organizzazioni di volontariato.

Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e' il seguente: "2. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e' il seguente: "2. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
18 febbraio 1992 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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