Testo normativo
Accertamento dell'handicap
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. (2) (16) (19) 1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990. (22) 24
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 18 febbraio 1992fino al 28 ottobre 1993
- 28 ottobre 1993fino al 6 luglio 2011
- 6 luglio 2011fino al 19 agosto 2014
- 19 agosto 2014fino al 31 maggio 2017
- 31 maggio 2017fino al 1 gennaio 2019
- 1 gennaio 2019fino al 12 settembre 2019
- 12 settembre 2019fino al 30 giugno 2024
- 30 giugno 2024fino al 25 febbraio 2025
- 25 febbraio 2025fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026fino al 21 aprile 2026
- 21 aprile 2026in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (14 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2019 al 12 settembre 2019
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 25 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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