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DirittoTorna a «Assistere una persona con disabilità grave»

Testo normativo

(Progetti sperimentali.)

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
13 giugno 1998 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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