Testo normativo
Compiti delle regioni
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
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Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc- cessive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
Le regioni possono provvedere,provvedere , sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio:
a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attivita' di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
a definire, in collaborazione con le universita' e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita' organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge;
a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici e tecnici;
a definire le modalita' di intervento nel campo delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
a disciplinare le modalita' del controllo periodico degli interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 5.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 5.
a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 13 giugno 1998 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 25 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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