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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Compiti delle regioni

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 febbraio 1992 al 13 giugno 1998. Vai al testo vigente oggi.

Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc- cessive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio:

a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attivita' di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

a definire, in collaborazione con le universita' e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita' organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge;

a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici e tecnici;

a definire le modalita' di intervento nel campo delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

a disciplinare le modalita' del controllo periodico degli interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime.

Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 5.

Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 5.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
18 febbraio 1992 al 13 giugno 1998
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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