Testo normativo
Agevolazioni
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.(11)15
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 18 febbraio 1992fino al 28 ottobre 1993
- 28 ottobre 1993fino al 1 gennaio 1994
- 1 gennaio 1994fino al 28 marzo 2000
- 28 marzo 2000fino al 27 aprile 2001
- 27 aprile 2001fino al 25 giugno 2008
- 25 giugno 2008fino al 24 novembre 2010
- 24 novembre 2010fino al 11 agosto 2011
- 11 agosto 2011fino al 29 settembre 2016
- 29 settembre 2016fino al 17 marzo 2020
- 17 marzo 2020fino al 19 maggio 2020
- 19 maggio 2020fino al 13 agosto 2022
- 13 agosto 2022in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (11 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente."
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AGGIORNAMENTO (12a)
Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie." --------------- AGGIORNAMENTO 15 La L. 8 marzo 2000, n. 53, come modificata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 24 novembre 2010 al 11 agosto 2011
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 25 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I permessi per assistere un familiare con disabilità grave
Se assisti un familiare con disabilità grave riconosciuta, la legge prevede permessi retribuiti e alcune tutele sul lavoro. Prima serve il riconoscimento della gravità, poi la domanda.
Cosa dice
L'articolo disciplina le agevolazioni per i lavoratori con disabilità grave e per chi assiste un familiare in situazione di gravità accertata: permessi mensili retribuiti, permessi orari o giornalieri nei casi indicati, e tutele collegate quali limiti al trasferimento senza consenso e, nei casi previsti, priorità nella scelta della sede di lavoro.
Cosa significa
Il presupposto non è la disabilità in sé ma il suo riconoscimento in situazione di gravità da parte della commissione competente: senza quell'accertamento le agevolazioni non si attivano. L'articolo è stato modificato molte volte, anche di recente, sia sul numero dei possibili beneficiari sia sulle condizioni: le circolari applicative dell'ente previdenziale sono parte necessaria della lettura.
A chi si applica
Ai lavoratori con disabilità grave e ai familiari che li assistono, nei limiti di parentela e affinità previsti dalla norma.
Quando si applica
Dopo il riconoscimento della situazione di gravità e la presentazione della domanda secondo le procedure previste.
Cosa devi fare
Ottenere il riconoscimento della gravità, presentare la domanda all'ente previdenziale e comunicare al datore di lavoro secondo le modalità previste. Usare i permessi per la finalità di assistenza per cui sono concessi.
Attenzione
L'uso dei permessi per finalità diverse dall'assistenza ha conseguenze disciplinari e, nei casi accertati come più gravi, penali. Numero di giorni, condizioni e platea dei beneficiari sono cambiati nel tempo: vanno verificati sul testo vigente e sulle istruzioni dell'ente previdenziale.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.