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DirittoTorna a «Assistere una persona con disabilità grave»

Testo normativo

Agevolazioni

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 27 aprile 2001 al 25 giugno 2008. Vai al testo vigente oggi.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. (2) (3)

Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.(11)

Note di aggiornamento della fonte (8 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo".

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente."

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
27 aprile 2001 al 25 giugno 2008
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I permessi per assistere un familiare con disabilità grave

In parole semplici

Se assisti un familiare con disabilità grave riconosciuta, la legge prevede permessi retribuiti e alcune tutele sul lavoro. Prima serve il riconoscimento della gravità, poi la domanda.

Cosa dice

L'articolo disciplina le agevolazioni per i lavoratori con disabilità grave e per chi assiste un familiare in situazione di gravità accertata: permessi mensili retribuiti, permessi orari o giornalieri nei casi indicati, e tutele collegate quali limiti al trasferimento senza consenso e, nei casi previsti, priorità nella scelta della sede di lavoro.

Cosa significa

Il presupposto non è la disabilità in sé ma il suo riconoscimento in situazione di gravità da parte della commissione competente: senza quell'accertamento le agevolazioni non si attivano. L'articolo è stato modificato molte volte, anche di recente, sia sul numero dei possibili beneficiari sia sulle condizioni: le circolari applicative dell'ente previdenziale sono parte necessaria della lettura.

A chi si applica

Ai lavoratori con disabilità grave e ai familiari che li assistono, nei limiti di parentela e affinità previsti dalla norma.

Quando si applica

Dopo il riconoscimento della situazione di gravità e la presentazione della domanda secondo le procedure previste.

Cosa devi fare

Ottenere il riconoscimento della gravità, presentare la domanda all'ente previdenziale e comunicare al datore di lavoro secondo le modalità previste. Usare i permessi per la finalità di assistenza per cui sono concessi.

Attenzione

L'uso dei permessi per finalità diverse dall'assistenza ha conseguenze disciplinari e, nei casi accertati come più gravi, penali. Numero di giorni, condizioni e platea dei beneficiari sono cambiati nel tempo: vanno verificati sul testo vigente e sulle istruzioni dell'ente previdenziale.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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