Testo normativo
Agevolazioni fiscali
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per se' o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purche' dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perche' invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 18 febbraio 1992 al 1 giugno 1994
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 25 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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