Testo normativo
Riserva di alloggi
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
Confronto con la versione precedente (18 febbraio 1992):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".
Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, e' concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazione e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
Il contributo di cui al comma 2 puo' essere concesso con le modalita' yndicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprieta' da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unita' sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 gia' citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a), r) (Omissis); r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 gia' citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a), r) (Omissis); r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 19 maggio 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 25 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva