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Testo normativo

Riserva di alloggi

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 2000. Vai al testo vigente oggi.

All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".

Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, e' concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazione e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.

Il contributo di cui al comma 2 puo' essere concesso con le modalita' yndicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprieta' da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.

Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unita' sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 gia' citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a), r) (Omissis); r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".

Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 gia' citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a), r) (Omissis); r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
18 febbraio 1992 al 19 maggio 2000
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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