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DirittoTorna a «Assistere una persona con disabilità grave»

Testo normativo

Valutazione del rendimento e prove d'esame

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 17 febbraio 1999 al 22 giugno 2023. Vai al testo vigente oggi.

Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato

5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
17 febbraio 1999 al 22 giugno 2023
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
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