Testo normativo
Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
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Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . puo' autorizzareautorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.effettuare:
prove sui materiali da costruzione;
LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
prove di laboratorio su terre e rocce.
L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 12 agosto 2012 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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