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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

prove sui materiali da costruzione;

LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;

prove di laboratorio su terre e rocce.

L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
12 agosto 2012 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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