Testo normativo
Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e' di 5 kW.
Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2002fino al 1 gennaio 2007
- 1 gennaio 2007fino al 1 gennaio 2008
- 1 gennaio 2008fino al 1 marzo 2009
- 1 marzo 2009fino al 28 febbraio 2010
- 28 febbraio 2010fino al 29 marzo 2011
- 29 marzo 2011fino al 12 agosto 2012
- 12 agosto 2012fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 14 gennaio 2017
- 14 gennaio 2017fino al 11 giugno 2020
- 11 giugno 2020in vigore oggi
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2008 al 1 marzo 2009
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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