Testo normativo
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2002 al 16 settembre 2010. Vai al testo vigente oggi.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Cronologia di questo articolo — 2 versioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 al 16 settembre 2010
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.