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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 36-bis

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024. Vai al testo vigente oggi.

(Accertamento di conformita' nelle ipotesi di parziali difformita'). 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonche' ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. 2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 puo' essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico puo' condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrita', efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. 3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformita'. Per la conformita' edilizia, la dichiarazione e' resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento e' provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorita' preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. 5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, si applica altresi' una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivita' presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilita' paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e' interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
30 maggio 2024 al 28 luglio 2024
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Sanatoria per le difformità parziali e le variazioni essenziali

In parole semplici

Per le irregolarità parziali, come una finestra spostata o una stanza più grande del progetto, la sanatoria è più semplice: conta la regola urbanistica di oggi. Il Comune ha quarantacinque giorni; se tace, la sanatoria è concessa.

Cosa dice

Per i lavori in parziale difformità dal permesso o dalla SCIA, per quelli fatti senza SCIA quando bastava, e per le variazioni essenziali, si può ottenere il permesso o presentare la SCIA in sanatoria se l'opera rispetta la disciplina urbanistica di oggi e i requisiti edilizi di quando è stata realizzata. Serve la dichiarazione di un tecnico. Il Comune può chiedere lavori di adeguamento. Si paga un'oblazione, e il Comune ha quarantacinque giorni: se tace, la domanda si intende accolta.

Cosa significa

È la sanatoria introdotta nel 2024 per le irregolarità «minori»: basta una conformità diversa nei due tempi, urbanistica oggi ed edilizia allora, invece della doppia conformità piena dell'art. 36.

A chi si applica

Il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile.

Quando si applica

Fino alla scadenza dei termini dell'art. 34 e comunque prima che il Comune applichi le sanzioni.

Quando non si applica

Non vale per le opere costruite del tutto senza permesso o in totale difformità: per quelle c'è l'art. 36.

Cosa puoi fare

Passati i termini, chiedere al Comune, anche per via telematica, un'attestazione che il titolo si è formato: se non arriva entro dieci giorni, ci si può rivolgere al giudice amministrativo.

Termini

Il Comune ha quarantacinque giorni per decidere sul permesso in sanatoria: il silenzio vale come accoglimento. I termini si sospendono se serve l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Attenzione

Se l'immobile è vincolato serve anche il parere dell'autorità paesaggistica, con i suoi tempi. L'oblazione dipende dal tipo di irregolarità: per quelle senza SCIA va da 516 a 10.328 euro. Il tecnico che dichiara il falso sull'epoca dei lavori risponde penalmente.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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