Testo normativo
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 30
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2002fino al 21 agosto 2013
- 21 agosto 2013fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 21 maggio 2022
- 21 maggio 2022fino al 16 luglio 2022
- 16 luglio 2022fino al 28 febbraio 2023
- 28 febbraio 2023fino al 22 aprile 2023
- 22 aprile 2023fino al 8 febbraio 2024
- 8 febbraio 2024fino al 28 dicembre 2024
- 28 dicembre 2024fino al 1 marzo 2026
- 1 marzo 2026in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati."; Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che "La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.".
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 21 agosto 2013 al 12 novembre 2014
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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