Testo normativo
Norme che rimangono in vigore
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Restano in vigore le seguenti disposizioni:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
legge 24 marzo 1989, n. 122;
articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 2 febbraio 1974, n. 64;
legge 9 gennaio 1989, n. 13;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita'.".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 12 novembre 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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